Addio al ‘concordato preventivo biennale’ nonostante la riammissione alla ‘Rottamazione QUATER’
Fatale la decadenza causata dall’avvenuto pagamento in ritardo di una rata

Niente ‘concordato preventivo biennale’ per il contribuente che prima è decaduto dalla ‘Rottamazione QUATER’, a seguito di un pagamento in ritardo, e poi ha ottenuto la riammissione alla stessa ‘Rottamazione QUATER’.
Questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate (risposta numero 176 del 2025), alla luce del quadro normativo relativo al ‘concordato preventivo biennale’.
In generale, la misura, prevista in favore dei contribuenti (di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni) che svolgono attività nel territorio dello Stato e che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale.
Più nello specifico, possono accedere al ‘concordato preventivo biennale’ i contribuenti che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi.
I debiti tributari rilevano se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Possono comunque accedere al ‘concordato’ i contribuenti che hanno estinto i debiti di cui al primo periodo se l’ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è inferiore alla soglia di 5.000 euro. Non concorrono a tale limite, poi, i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici, secondo le specifiche disposizioni applicabili.
Normativa alla mano, poi, tra le condizioni ostative all’accesso al ‘concordato preventivo biennale’, ovvero che ne determinano la decadenza, vi è anche la presenza di debiti tributari scaduti accertati in via definitiva, di importo non inferiore a 5mila euro, non oggetto di provvedimenti di sospensione o di piani di rateazione in essere.
Non rilevano, invece, i debiti per i quali pendono ancora i termini di pagamento o i termini di impugnazione o sussiste contenzioso ancora pendente. Non rilevano, inoltre, i debiti per i quali il contribuente ha ottenuto un provvedimento di sospensione giudiziale o amministrativa o un provvedimento di rateazione (in corso di regolare pagamento e per il quale quindi non si è determinata la decadenza dalla rateazione), purché antecedentemente alla data di accettazione della proposta di concordato preventivo biennale.
A fronte della decadenza dalla cosiddetta ‘Rottamazione QUATER’ – frutto, nel caso specifico, di un versamento avvenuto oltre il limite di cinque giorni, una delle rate del piano di rateazione –, va tenuto presente, precisano dall’Agenzia delle Entrate, che, in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore, a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione non produce effetti.
Di conseguenza, nel caso specifico, la presenza di debiti scaduti, accertati in via definitiva, di importo non inferiore a 5mila euro, e in relazione ai quali la ‘Rottamazione QUATER’ non si è perfezionata e conclusa, per intervenuta decadenza dal piano di rateazione, preclude l’adesione al ‘concordato preventivo biennale’.
Nello specifico, laddove la decadenza dal piano di rateazione sia intervenuta prima dell’accettazione della proposta di ‘concordato preventivo biennale’, tale circostanza rappresenta condizione ostativa all’accesso al ‘concordato’ stesso. Invece, qualora tale decadenza sia intervenuta successivamente all’accettazione della proposta di ‘concordato preventivo biennale’, il ‘concordato’ cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta.
Esclusa, altresì, la possibilità di conservare gli effetti del ‘concordato preventivo biennale’ mediante adesione alla cosiddetta ‘Riammissione alla Rottamazione QUATER’, procedura questa che – nel prevedere che, limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni precedentemente effettuate, i debitori che alla data del 31 dicembre 2024 sono incorsi nell’inefficacia della relativa definizione a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell’adesione alla predetta procedura di definizione agevolata, possono essere riammessi alla medesima rendendo, entro il 30 aprile 2025, la dichiarazione prevista – non estende al ‘concordato preventivo biennale’ gli effetti positivi della riammissione alla procedura di definizione agevolata.