Alimenti alla figlia che non può lavorare a causa della salute precaria

Inutili le obiezioni sollevate dal padre, a fronte della incolpevole capacità della ragazza di provvedere al proprio sostentamento

Alimenti alla figlia che non può lavorare a causa della salute precaria

Il diritto agli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno della persona, ma anche della impossibilità di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento mediante l’esplicazione di un’attività lavorativa. Di conseguenza, se la persona che pretende l’assegno alimentare non prova la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica o l’impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi un’occupazione confacente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali, la sua domanda si rivela non accoglibile. Questo il principio richiamato dai giudici (ordinanza numero 31555 del 9 dicembre 2024), i quali hanno riconosciuto il diritto di una figlia a ricevere un assegno alimentare dal padre. Per meglio inquadrare la questione, comunque, i giudici hanno aggiunto che lo stato di bisogno deve essere connotato da una oggettiva impossibilità di soddisfare i bisogni primari con proprie fonti o attingendo anche da una rete solidale, per quanto non giuridicamente vincolante e però sostanzialmente fruibile e continuativa, e deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni della persona che richiede gli alimenti, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui può disporre, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto, e della loro idoneità a soddisfare le sue necessità primarie. Ragionando in questa prospettiva, nella vicenda in esame sono state evidenziate le complesse patologie fisiche da cui è affetta la donna e la sua precaria situazione psicologica, con la conseguenza che ella non è, allo stato, concretamente in grado di attivarsi per reperire (e per mantenere) una occupazione lavorativa, seppur astrattamente compatibile con la propria formazione universitaria e con le proprie condizioni e limitazioni fisiche. In particolare, la malattia rara da cui è affetta la donna ha comportato interventi chirurgici e cure costanti, e, allo stesso tempo, si è appurata, pur a fronte di una pregressa istruzione universitaria ed attività lavorativa come traduttrice, una attuale situazione di ritiro sociale, assenza di occupazione, continua necessità di dedicarsi a specifiche manovre fisiologiche derivanti dalla patologia, con impossibilità di uscire di casa, se non per poco tempo ed in dipendenza dalle condizioni fisiche del momento. Inoltre, la donna è risultata di umore deflesso, con note ansiose, affetta da attendibile disturbo alimentare in magrezza grave. Infine, le è stata una riduzione della capacità lavorativa generica, in rapporto ai quadri morbosi, del 67 per cento. Inevitabile, quindi, secondo i giudici, riconoscere alla donna uno stato di bisogno dovuto ad una incolpevole capacità di provvedere al proprio sostentamento, con annesso diritto a percepire dal padre l’assegno alimentare.

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