Danno irrisorio: niente indennizzo per l’eccessiva durata del processo
Fondamentale il riferimento alla quantificazione del danno, superiore di pochissimo ai 1.500 euro
La curatela fallimentare, qualora ne ricorrano i presupposti, al fine di ricostituire la garanzia patrimoniale generica del debitore fallito, ben può esperire azione revocatoria al fine di ottenere la declaratoria d’inefficacia, nei confronti della massa dei creditori, dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale
Irrilevanti, quindi, le precarie condizioni economiche del coniuge che richiede l’assegno se sono conseguenza delle sue scelte di vita