Decesso post incidente: il risarcimento va parametrato sulla durata effettiva della vita del soggetto danneggiato

Illogico fare riferimento, invece, alla statisticamente probabile durata della vita

Decesso post incidente: il risarcimento va parametrato sulla durata effettiva della vita del soggetto danneggiato

Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell’illecito, l’ammontare del risarcimento spettante iure successionis agli eredi del defunto va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile. Di conseguenza, tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti. Questi i principi applicati dai giudici (ordinanza numero 26978 del 17 ottobre 2024 della Cassazione) in merito al contenzioso relativo al ristoro economico da riconoscere ai familiari di una persona rimasta gravemente danneggiata a seguito delle lesioni subite in un grave incidente stradale e poi deceduta, a causa di un problema di salute slegato dai problemi sorti dopo il sinistro, durante il giudizio concernente l’istanza di risarcimento avanzata nei confronti del conducente responsabile, della società proprietaria del veicolo e della compagnia assicurativa. Accolta l’obiezione mossa al quantum risarcitorio stabilito in Appello. Legittima, in sostanza, la richiesta presentata dalla compagnia assicurativa a mirata a rideterminare il danno biologico sulla base dell’effettiva durata di vita del soggetto danneggiato e a ridurre perciò il risarcimento in ragione del suo decesso prematuro, avvenuto quattro anni dopo l’incidente stradale.

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