Illegittimo fermo amministrativo del veicolo: nessun risarcimento

Irrilevante il riferimento ai danni connessi a sconvolgimenti della quotidianità

Illegittimo fermo amministrativo del veicolo: nessun risarcimento

A seguito di una illegittima iscrizione di fermo amministrativo di un veicolo, va escluso il risarcimento dei danni connessi alla impossibilità di utilizzo del mezzo. Inutile, in particolare, il riferimento ad un danno non patrimoniale connesso a sconvolgimenti della quotidianità consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie, ma, in quanto tali, non monetizzabili e non meritevoli di tutela risarcitoria. Questi i punti fermi fissati dai giudici (ordinanza numero 27343 del 22 ottobre 2024 della Cassazione), i quali hanno precisato che il danno da fermo tecnico di un veicolo non è configurabile in re ipsa quale conseguenza automatica dell'indisponibilità del mezzo, ma richiede la specifica prova sia dell'effettiva inutilizzabilità del veicolo per il periodo considerato, sia della necessità concreta del proprietario di utilizzarlo, con dimostrazione del pregiudizio economico subito, quale, ad esempio, quello riconnesso alla impossibilità dello svolgimento di un’attività lavorativa ovvero all’esigenza di far ricorso a mezzi sostitutivi. E il danno non patrimoniale derivante dal fermo del veicolo non è risarcibile quando si traduce in meri disagi o fastidi nella vita quotidiana, costituendo conseguenze bagatellari non meritevoli di tutela risarcitoria. Respinta, quindi, definitivamente l’istanza avanzata da un uomo e mirata ad ottenere la condanna di una società di riscossione tributi a versargli un adeguato risarcimento per avergli impedito l’uso del veicolo di sua proprietà a seguito di illegittima iscrizione di fermo amministrativo, adottato in palese violazione di un provvedimento giurisdizionale con cui era stata disposta la sospensione dell’esecuzione del preavviso di fermo amministrativo. Per chiudere il cerchio, infine, i giudici aggiungono che la tassa di circolazione e le spese di assicurazione non possono reputarsi inutilmente pagate: la prima perché prescinde dall’uso del veicolo, essendo una tassa di proprietà; le seconde perché, con un comportamento improntato al rispetto di quanto previsto dal Codice Civile, possono essere sospese su richiesta del soggetto danneggiato.

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