Indagine penale: raccolta di dati biometrici da parte della polizia solo se strettamente necessaria
Nello specifico, il rilievo segnaletico non può essere imposto sistematicamente ma deve essere chiaramente motivato
Nell’ambito di un’indagine penale la raccolta di dati biometrici da parte di un’autorità di polizia può essere giustificata solo se strettamente necessaria. E, nello specifico, il rilievo segnaletico non può essere imposto sistematicamente ma deve essere chiaramente motivato, pena l’annullamento della sanzione penale prevista per il rifiuto di sottoporvisi.
Questi i punti fermi fissati dai giudici (sentenza del 19 marzo 2026 della Corte di giustizia dell’Unione Europea) alla luce di quanto capitato ad un uomo in Francia.
In sostanza, nel maggio 2020, a Parigi, l’uomo è stato sottoposto a fermo per aver organizzato una manifestazione senza preavviso e per ribellione. Durante il suo fermo di polizia, egli ha rifiutato di sottoporsi a un rilievo segnaletico (di tipo dattiloscopico e fotografico). Tale rifiuto gli è valso una condanna, sebbene egli sia stato prosciolto dall’imputazione all’origine del rilievo segnaletico previsto.
Egli ha contestato la sua colpevolezza, sostenendo che la normativa francese applicabile non era conforme alla normativa europea in materia di protezione dei dati personali in ambito penale.
I giudici francesi si sono rivolti giudici europei per avere lumi, chiedendo, in sostanza, se il diritto dell’Unione Europea consenta alle autorità nazionali di effettuare sistematicamente rilievi dattilografici e fotografici su qualsiasi persona sospettata di un reato, senza dover giustificare tale misura caso per caso, e chiedendo inoltre se una persona possa essere perseguita penalmente per aver rifiutato di sottoporsi ai rilievi, anche qualora non venga infine perseguita penalmente per il reato di cui era sospettata.
A fronte di tali dubbi, i giudici europei chiariscono i requisiti imposti alle autorità nazionali quando effettuano la raccolta di dati biometrici (impronte digitali, fotografie) a fini di indagine penale. Anzitutto, i dati biometrici rientrano tra i dati personali sensibili, alla luce del diritto dell’Unione Europea, cosa che impone una protezione rafforzata: il loro trattamento è autorizzato solo se strettamente necessario e se esistono garanzie adeguate per i diritti e le libertà del soggetto. Quindi, la mera sussistenza di una o più ragioni plausibili di sospettare un reato non è sufficiente a giustificare la raccolta di dati biometrici. Ogni decisione di effettuare un rilievo segnaletico deve quindi essere corredata di una motivazione chiara, anche solo succinta, che consenta al soggetto di comprendere le ragioni della misura e di esercitare il suo diritto di ricorso. Tale obbligo di motivazione non costituisce un onere eccessivo per detta autorità, poiché tale raccolta non può rivestire carattere sistematico.
I giudici europei precisano inoltre che una normativa nazionale che renda sistematici tali rilievi, senza che l’autorità di polizia competente possa valutare individualmente tale necessità, sarebbe contraria al diritto dell’Unione Europea in quanto condurrebbe a una raccolta di dati biometrici svolta in modo indifferenziato e generalizzato. Il diritto nazionale deve quindi precisare le finalità concrete della raccolta.
Per quanto riguarda la legittimità della sanzione per il rifiuto di sottoporsi ai rilievi biometrici, i giudici europei dichiarano che essa dipende dalla conformità della raccolta sottesa alla condizione del carattere strettamente necessario: se la raccolta soddisfa tale condizione, la sanzione non è incompatibile con il diritto dell’Unione Europea, a condizione, tuttavia, che essa rispetti il principio di proporzionalità sancito dalla ‘Carta dei diritti fondamentali’ dell’Unione Europea.