Lavoro straordinario del giudice: basta il tempo libero come compensazione

Il principio di indipendenza dei giudici non osta a una normativa che, come quella in vigore in Romania, esclude qualsiasi compensazione finanziaria per il lavoro effettuato da un giudice al fine dello svolgimento di compiti aggiuntivi

Lavoro straordinario del giudice: basta il tempo libero come compensazione

Un giudice che svolge compiti riconducibili a un posto vacante presso il suo organo giurisdizionale, in aggiunta a quelli corrispondenti al posto per il quale è stato nominato, non ha diritto a una compensazione necessariamente finanziaria. Anche perché la concessione di tempo libero per compensare il lavoro straordinario costituisce, a determinate condizioni, una misura adeguata.
Questi i punti fermi fissati dai giudici (sentenza del 13 novembre 2025 della Corte di giustizia dell’Unione Europea), alla luce dello specifico contenzioso sorto in Romania e dovuto ad una carenza di organico.
In sostanza, il Tribunale superiore di Galaţi si è trovato in una situazione di carenza di organico risultante dal fatto che taluni posti di giudice sono vacanti. E una giudice, che dal 2017 svolge le sue funzioni presso tale organo giurisdizionale, ha ritenuto di avere svolto, dal 2019, non soltanto i compiti collegati al suo proprio posto, ma anche, in parte, quelli corrispondenti ai posti vacanti. Perciò, ritenendo di aver svolto delle ore di lavoro straordinario, tale giudice ne ha chiesto la retribuzione, e, in concreto, ha agito in giudizio al fine di richiedere una parte dei salari netti e delle indennità collegati ai posti vacanti, divisi per il numero di giudici effettivamente in attività, per il periodo dal 2019 al 2021, nonché per gli anni successivi, e ciò fino a che i posti vacanti siano occupati.
Questa istanza è stata respinta, poiché, in forza della normativa rumena in vigore, le ore di lavoro straordinario potrebbero essere compensate soltanto mediante tempo libero in misura corrispondente.
A fronte della prosecuzione della battaglia legale da parte della giudice, la quale ha osservato che, visto il suo carico di lavoro effettivo, la possibilità di compensare mediante tempo libero le ore di lavoro straordinario così effettuate sarebbe soltanto teorica, i giudici nazionali, anche tenendo presente che la Corte Costituzionale rumena ha definito la stabilità finanziaria dei magistrati sia una delle garanzie dell’indipendenza della giustizia, si sono rivolti ai giudici europei, chiedendo se il diritto dell’Unione Europea osti ad una normativa nazionale che limita la compensazione delle ore di lavoro straordinario effettuate da un giudice, per carenza di personale all’interno dell’organo giurisdizionale in cui svolge la propria attività, alla concessione di tempo libero.
In prima battuta, i giudici europei dichiarano che il requisito dell’indipendenza dei magistrati è inerente al compito di giudicare e rientra nel contenuto essenziale del diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva e ad un equo processo. Così, al pari dell’inamovibilità dei membri dell’organo giurisdizionale, anche il fatto che i giudici percepiscano una retribuzione corrispondente all’importanza delle funzioni che esercitano costituisce una garanzia di tale indipendenza. Pertanto, il livello di detta retribuzione deve essere tale da premunire i giudici dal rischio di corruzione.
Tuttavia, il principio di indipendenza dei giudici non osta a una normativa che, come quella in vigore in Romania, esclude qualsiasi compensazione finanziaria per il lavoro effettuato da un giudice al fine dello svolgimento di compiti aggiuntivi. Perciò, la concessione di tempo libero compensativo per tale lavoro straordinario è una misura sufficiente e conforme al diritto dell’Unione Europea.
I giudici europei pongono però due condizioni a tale forma di compensazione, vale a dire, in primo luogo, che il giudice possa effettivamente far valere il tempo libero compensativo che ha maturato, e, in secondo luogo, che una simile normativa non abbia l’effetto di pregiudicare l’adeguatezza della retribuzione del giudice rispetto all’importanza delle funzioni che esercita. Difatti, le norme nazionali relative alla retribuzione dei giudici non devono far sorgere nei singoli cittadini dubbi legittimi, da un lato, quanto all’impermeabilità dei giudici rispetto a elementi esterni e alla loro neutralità nei confronti di interessi contrapposti né, dall’altro lato, in merito all’indipendenza degli organi giurisdizionali nei confronti dei poteri legislativo ed esecutivo.

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