L’ente impositore ‘riduce’ l’accertamento: inammissibile il ricorso del contribuente

La modifica in diminuzione non mira ad identificare una pretesa tributaria nuova rispetto a quella precedente

L’ente impositore ‘riduce’ l’accertamento: inammissibile il ricorso del contribuente

Inammissibile il ricorso avverso l’atto amministrativo con cui l’ente impositore modifica in diminuzione l’accertamento costituente la pretesa originaria. Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza del 3 gennaio 2025 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio), chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo ad un avviso di accertamento IMU emesso da un Comune. Per i giudici non ci sono dubbi: la modifica in diminuzione non mira ad identificare una pretesa tributaria nuova, rispetto a quella precedente, e si risolve in una mera riduzione e, quindi, in una revoca parziale dell’imposta oggetto del relativo avviso di accertamento, sicché non si richiede necessariamente la formalizzazione in un atto impositivo integralmente sostitutivo del precedente. Inutile, quindi, l’azione giudiziaria proposta da una società e mirata a contestare un avviso di accertamento per IMU non pagata, relativo al mancato versamento dell’imposta per gli anni 2013 e 2014, deducendo l’intervenuta prescrizione del diritto dell’Ente comunale a richiedere il pagamento e lamentando alla richiesta pari al 30 per cento dell’imposta per l’omesso versamento, stante la mancata indicazione nell’atto della possibilità di definire la questione con il minor pagamento di un quarto nel termine di sessanta giorni. Con particolare riferimento alla prescrizione, ipotizzata dalla società, del diritto dell’ente comunale a richiedere il pagamento dell’IMU per l’anno 2014, bisogna tenere presente, precisano i giudici, che l’avviso di accertamento rettificato in diminuzione annulla e sostituisce il precedente provvedimento, concetto comunicato alla società con una lettera allegata al provvedimento IMU corretto. E in questa ottica viene richiamato dai giudici il principio secondo cui la modificazione in diminuzione della pretesa originaria si risolve in una mera riduzione, non mirando ad identificare una pretesa tributaria nuova.

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