Mancato pagamento dei contributi, il lavoratore si dimette: gli va riconosciuta la ‘NASPI’

Legittimo, secondo i giudici, parlare di dimissioni per giusta causa. Respinte le obiezioni sollevate dall’INPS

Mancato pagamento dei contributi, il lavoratore si dimette: gli va riconosciuta la ‘NASPI’

L’indennità ‘NASPI’ spetta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa. Questo il punto di partenza che ha consentito ai giudici (ordinanza numero 5445 dell’11 marzo 2026 della Cassazione) di sancire la vittoria definitiva di un lavoratore che si era dimesso dopo avere appurato il mancato pagamento, per ben sedici mesi, dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro e che in seguito si era visto negare dall’INPS l’indennità ‘NASPI’.
Per i giudici d’Appello come anche per i magistrati di Cassazione la lettura è semplice: un’ipotesi di giusta causa di dimissioni va rinvenuta anche nel prolungato mancato pagamento dei contributi all’INPS.
Inutili le obiezioni sollevate dall’istituto previdenziale e mirate a provare la legittimità della linea tenuta nei confronti del lavoratore.
Accertate le circostanze di fatto, e cioè che il lavoratore ha prestato servizio per oltre due anni alle dipendenze di una società ed ha presentato dimissioni per giusta causa in ragione del mancato versamento dei contributi per sedici mesi, la questione è se l’omissione contributiva, come appurata nella vicenda in esame, possa essere effettivamente considerata giusta causa delle dimissioni.
Su questo fronte, preso atto della correlazione tra le dimissioni ed il mancato versamento della contribuzione, si è verificato se la condizione del lavoratore fosse tale da rendere assolutamente intollerabile la prosecuzione del rapporto.
Ebbene, ragionando in questa ottica, l’inadempimento contributivo addebitabile al datore di lavoro assume, in generale una particolare gravità, soprattutto qualora sia reiterato, non isolato e non sia accidentale o di breve durata. Pertanto, le dimissioni – motivate espressamente con riferimento al mancato assolvimento degli obblighi contributivi da parte del datore di lavoro – sono sorrette da giusta causa, in quanto il mancato versamento della dovuta contribuzione per sedici mesi costituisce senza dubbio, riconoscono anche i giudici di Cassazione, rilevante inadempimento degli obblighi fondamentali discendenti dal contratto di lavoro, di gravità tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto. Si tratta, infatti, di una condotta gravemente lesiva dei principi di buonafede e correttezza nella esecuzione del contratto.
Lampante, quindi, la connessione immediata tra inadempimento datoriale e la decisione di dimettersi presa dal lavoratore. A tale proposito, però, va puntualizzato, secondo i giudici di Cassazione, che il nesso non si rinviene, tanto o solo, in un segmento temporale intercorrente tra le dimissioni e l’inadempimento, tant’è che può sussistere anche quando il recesso non segua direttamente (sul piano temporale) i fatti, dovendo l’immediatezza essere intesa come valutazione di un lasso di tempo ragionevole, tale da non recidere la causalità che sorregge le dimissioni in correlazione con l’inadempimento.
Peraltro, nella vicenda in esame, la condotta omissiva di mancato versamento della contribuzione era stata continuativa fin dall’assunzione ed era altresì perdurante al momento delle dimissioni, sicché l’inadempimento era in essere al momento del recesso da parte del lavoratore ed era senz’altro sussistente, quindi, il requisito dell’immediatezza, chiosano i giudici di Cassazione.

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