Non punibile il tentativo di sorpasso, poi abortito, nei pressi di un incrocio
Decisivo il richiamo al Codice della Strada, che definisce il sorpasso come la manovra mediante la quale un veicolo supera un altro veicolo in movimento o fermo sulla corsia o sulla parte della carreggiata destinata normalmente alla circolazione

Non sanzionabile, Codice della Strada alla mano, il tentativo di sorpasso, poi abortito, nei pressi di un incrocio. Questa la posizione dei giudici (ordinanza numero 31747 del 10 dicembre 2024 della Cassazione), i quali hanno messo in discussione la sanzione inflitta ad un automobilista e lo hanno fatto fissando il principio secondo cui non si configura la violazione della norma che vieta il sorpasso in prossimità o in corrispondenza di un incrocio qualora il conducente del veicolo, pur spostatosi inizialmente sull’opposta corsia di marcia, non completi la manovra di sorpasso di un altro veicolo in corrispondenza di una intersezione non regolata da semafori o agenti del traffico, rientrando nella propria corsia di marcia. Legittime, quindi, le obiezioni sollevate dall’automobilista, che, oltre alla multa, si era visto ritirare la patente. I magistrati richiamano i dettagli dell’episodio che ha portato alla sanzione nei confronti dell’automobilista. Quest’ultimo è stato ritenuto colpevole di avere violato il Codice della Strada in quanto colpevole di avere sorpassato un altro veicolo in corrispondenza di una intersezione non regolata da semafori o da agenti del traffico. Per i giudici di merito, in particolare, il conducente ha posto in essere la manovra di sorpasso, quanto meno nella sua parte iniziale, spostandosi verso sinistra al fine di superare il veicolo che lo precedeva, ma poi è rientrato sulla destra soltanto dopo avere visto l’intersezione e una pattuglia dei carabinieri. Per i magistrati di Cassazione, invece, l’automobilista non ha posto in essere l’illecito che gli è stato contestato. Decisivo il richiamo al Codice della Strada, che definisce il sorpasso come la manovra mediante la quale un veicolo supera un altro veicolo in movimento o fermo sulla corsia o sulla parte della carreggiata destinata normalmente alla circolazione. Invece, nell’episodio oggetto del processo è risultato provato unicamente che l’automobilista si era spostato sulla sinistra, circolando pertanto per un brevissimo lasso di tempo contromano, ma che poi era rientrato nella corsia relativa al proprio senso di circolazione senza superare il veicolo che lo precedeva. Quindi, non si può ritenere che si fosse venuta a consumare la condotta che è stata ascritta all’automobilista, chiosano i giudici. In sostanza, la violazione della norma che vieta il sorpasso in prossimità o in corrispondenza di un incrocio si concretizza solo quando viene posta propriamente in essere – ovvero viene ultimata – una manovra di sorpasso vietato, e non nel caso di un mero tentativo di sorpasso, che non può considerarsi sanzionabile, non essendo conferente – rispetto alla condotta rimasta accertata nel caso specifico – la riconduzione della violazione ad una ipotesi di illecito di pericolo astratto perché, in ogni caso, l’infrazione in questione si sostanzia nella consumazione effettiva e completa della manovra di sorpasso da cui potrebbe in concreto derivare una condizione di pericolo.