Propagazione di un incendio: come valutare la responsabilità del custode

Non sufficiente il richiamo all’incertezza sulle cause per ‘salvare’ il custode da ogni addebito

Propagazione di un incendio: come valutare la responsabilità del custode

In materia di danno cagionato da cosa in custodia, vige il principio secondo cui l’incertezza sulla causa di un incendio o l’inidoneità delle misure di contenimento dell’incendio stesso impediscono al custode di giovarsi della prova liberatoria del caso fortuito, restando a suo carico la responsabilità per i danni derivati dalla propagazione delle fiamme attraverso il bene custodito.
Così i magistrati di Cassazione (ordinanza numero 2684 del 7 marzo 2026 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso originato da un episodio verificatosi in provincia di Bari, ossia un incendio che, causato da un’improvvida accensione di stoppie – senza adeguato controllo e senza predisporre preventivamente cautele idonee, quali barriere antifuoco – sul fondo di una donna, si era propagato fino a coinvolgere una vicina azienda agricola, causando gravi danni ad un fabbricato rurale, ai beni mobili e alle attrezzature agricole.
Per i giudici di merito, la richiesta di risarcimento avanzata dai titolari dell’azienda agricola è priva di fondamento, in quanto non è stata raggiunta la prova del fatto costitutivo dell’illecito. In particolare, in Appello viene prima sottolineato che dalla espletata attività istruttoria è risultato identificato il soggetto che avrebbe appiccato il fuoco sul terreno della donna e viene poi chiarito che tale circostanza integra una ipotesi di caso fortuito, che, non essendo risultato provato che il terzo abbia agito su incarico della donna, libera quest’ultima da ogni responsabilità oggettiva. In aggiunta, poi, viene posta in evidenza l’assoluta incertezza sul luogo dove l’incendio ha avuto origine. E in ultima battuta viene anche precisato che, quand’anche l’incendio non fosse stato provocato da un terzo, alcuna responsabilità avrebbe potuto essere riconosciuta in capo alla donna.
Tirando le somme, l’accertamento della condotta del terzo, quale causa esclusiva dell’incendio, esclude l’applicabilità, a carico ella donna, della responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia.
Di parere diverso, invece, i magistrati di Cassazione, i quali ricordano che la responsabilità del custode può essere esclusa, Codice Civile alla mano, solo dall’accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale deve avere avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, con la conseguenza che, mentre nel caso in cui sia certo l’effettivo ruolo del terzo nella produzione dell’evento, la sua individuazione precisa non costituisce elemento essenziale per la prova dell’interruzione del nesso eziologico, qualora invece persista l’incertezza sull’individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell’accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito.
Quindi, per principio generale, il custode della cosa, a prescindere da qualsiasi sua condotta colposa, si libera dalla responsabilità per i danni, che siano derivati dalla cosa, solo se prova il caso fortuito, cioè la causa per i quali detta danni si sono verificati. Alla base di tale principio una semplice considerazione: il costo economico di un danno dev’essere allocato a carico del soggetto che, a prescindere dal fatto che sia stato autore di una condotta colpevole, per avere a sua disposizione e vantaggio la cosa custodita (tanto da esercitarvi un’autentica signoria di fatto) è il soggetto più idoneo a sopportare il costo del danno, per essersi trovato, prima del suo verificarsi, nella situazione più adeguata a evitarlo nel modo più conveniente. Pertanto, per essere mandato esente dalla responsabilità oggettiva che su di lui grava, il custode ha l’onere di dare prova positiva, concreta e certa, del caso fortuito, cioè di un fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Nel caso di fatto del terzo, ipotizzato nella vicenda in esame, non è necessario che il terzo responsabile sia individuato (non potendosi di certo addebitare al custode l’infruttuoso esito dell’attività investigativa degli organi deputati alle indagini), ma il custode, per provare l’interruzione del nesso eziologico tra la cosa ed il danno, deve provare la causa concreta del danno stesso. In altri termini, la causa ignota non va confusa con il fatto del terzo rimasto ignoto. Invero, la causa ignota ricorre quando vi è incertezza sulla individuazione della causa concreta del danno, pur essendo certo che esso deriva dalla cosa, e comporta il permanere della responsabilità a carico del custode. Il fatto del terzo, anche se rimasto ignoto, invece, interrompe il rapporto causale tra la cosa e l’evento, con la conseguenza che del danno il custode è liberato, sempre che vi sia certezza sull’effettivo ruolo che il terzo ha avuto nella produzione dell’evento, in relazione alle condizioni della cosa custodita.
Detto ciò , però, per poter essere affermata la sussistenza del caso fortuito, nella forma del fatto del terzo, capace di interrompere il nesso di causa fra cosa in custodia e danno, non è sufficiente un accertamento per esclusione e in astratto, come quello valorizzato in Appello, ma occorre un accertamento positivo e concreto – non avvenuto né in primo né in secondo grado – del fatto del terzo, per di più con specifico riferimento alle condizioni della cosa custodita.
Plausibile, quindi, alla luce dei dettagli della vicenda, ipotizzare una responsabilità della donna per i danni cagionati dall’incendio alla azienda agricola.

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