Regole per la conservazione dei biglietti di trasporto: l’Agenzia delle entrate fa chiarezza

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito che i biglietti di trasporto non possono essere conservati in un unico file riepilogativo

Regole per la conservazione dei biglietti di trasporto: l’Agenzia delle entrate fa chiarezza

Secondo l'art. 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 633/72, non è sempre necessario emettere una fattura per le operazioni di trasporto di persone, veicoli e bagagli, a meno che il cliente non la richieda subito dopo l'operazione. In passato, i corrispettivi per queste operazioni venivano certificati con ricevute fiscali o scontrini fiscali, ma in seguito sono stati sostituiti dai titoli di viaggio.

Anche con l'introduzione delle memorizzazioni elettroniche e delle trasmissioni telematiche dei dati dei corrispettivi giornalieri, i titoli di viaggio sono rimasti importanti ai fini tributari. Devono seguire precise regole per la loro emissione in formato elettronico e la loro conservazione. Attualmente non è consentito sostituire i singoli biglietti di trasporto con un file riepilogativo mensile.

Dopo aver emesso i documenti che certificano la prestazione, è possibile annotare solo i corrispettivi cumulativamente in un registro specifico. Anche se un file riepilogativo potrebbe essere considerato un estratto informatico di ogni biglietto emesso, sarebbe necessario che il file sia conforme alle linee guida e che sia attestata la sua conformità all'originale per avere validità probatoria equivalente all'originale.

In conclusione, la redazione e conservazione del file riepilogativo non può sostituire quella dei singoli documenti, ma deve essere considerata come un'aggiunta supplementare. (Risp. AE 23 aprile 2024 n. 98).

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