Villaggio turistico: gestore colpevole se alcuni alimenti sono mal conservati
Per i giudici non ci sono dubbi. La veste di legale rappresentante imponeva all’uomo di sorvegliare sul rispetto delle regole igienico-sanitarie da parte dei dipendenti e di far osservare le cautele a garanzia della buona conservazione degli alimenti preparati nel locale
Cornetti scongelati e poi ricongelati: condannato il gestore del villaggio turistico. Impossibile, secondo i giudici (sentenza numero 32265 dell’8 agosto 2024 della Cassazione), mettere in dubbio la responsabilità del legale rappresentante della ditta che gestisce la struttura. A lui, difatti, spettava il compito di sorvegliare sul rispetto delle regole igienico-sanitarie da parte dei dipendenti e di far osservare le cautele a garanzia della buona conservazione degli alimenti destinati ai clienti. Riflettori puntati su un villaggio turistico in Sicilia, o, meglio, sulla non adeguata conservazione di alcuni alimenti destinati ai clienti. Questo dato – la presenza in una ‘cella frigo’ di cornetti scongelati e poi rimessi a congelare –, certificato da un controllo effettuato dalle forze dell’ordine, mette nei guai la persona che è a capo della società che gestisce l’intera struttura. Per i giudici del Tribunale il quadro probatorio è chiarissimo: consequenziale, quindi, la condanna del gestore del villaggio, colpevole di avere acconsentito alla detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione, alimenti destinati ad essere somministrati ai clienti della struttura, e perciò punito con 2mila euro di ammenda. Sulla stessa linea anche i magistrati di Cassazione, poiché, spiegano, la veste di legale rappresentante della ditta imponeva all’uomo di sorvegliare sul rispetto delle regole igienico-sanitarie da parte dei dipendenti e di far osservare le cautele a garanzia della buona conservazione degli alimenti preparati nel locale. A maggior ragione, poi, considerando che nulla è emerso in ordine alla circostanza che l’attività fosse di dimensioni tali da giustificare la necessità di decentrare compiti e responsabilità. Escluse, quindi, la presenza di una realtà aziendale tale da rendere inesigibile l’osservanza, da parte del legale rappresentante della ditta, dei suoi doveri di controllo, ed esclusa pure la presenza di deleghe nella gestione degli alimenti della struttura, allora, della accertata violazione dei doveri di assicurare il pieno rispetto delle condizioni igienico-sanitarie nella conservazione dei prodotti destinati ai clienti del villaggio va legittimamente ritenuto colpevole il legale rappresentante della ditta, risultando, peraltro, la contravvenzione integrabile anche dall’elemento psicologico della colpa e dovendosi ravvisare evidenti profili di negligenza nel custodire all’interno di una ‘cella frigo’ delle buste in cellophane contenenti 50 chilogrammi di cornetti già scongelati ed in fase di ricongelamento. A inchiodare l’uomo sotto processo, quindi, il quadro probatorio e, allo stesso tempo, l’applicazione del principio secondo cui, con riguardo alla disciplina igienica dei prodotti destinati all’alimentazione, della detenzione o somministrazione di un prodotto non conforme alla normativa deve rispondere, in caso di società o impresa, a titolo di colpa, il legale rappresentante, essendo a questo riconducibili le deficienze dell’organizzazione di impresa e la mancata vigilanza sull’operato del personale dipendente, salvo che il fatto illecito non appartenga in via esclusiva ai compiti di un preposto, appositamente delegato a tali mansioni, sempre tenendo a mente, però, che la delega di funzioni può operare quale limite della responsabilità penale del legale rappresentante della impresa solo laddove le dimensioni aziendali siano tali da giustificare la necessità di decentrare compiti e responsabilità, ma non anche in caso di organizzazione a struttura semplice.