Assegno divorzile: può bastare la concreta non autosufficienza economica

Decisivo il riferimento al rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari

Assegno divorzile: può bastare la concreta non autosufficienza economica

Va riconosciuto il diritto all’assegno divorzile anche, nell’ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica, ove non possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari. Anche in tale ipotesi, tuttavia, è necessario procedere preliminarmente all’esame comparativo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, non potendosi escludere che lo scioglimento del vincolo, specie se conseguente ad una durata limitata dell’unione matrimoniale, renda entrambi gli ex coniugi economicamente non autosufficienti.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza numero 1870 del 27 gennaio 2026 della Cassazione), i quali, chiamati a prendere in esame il contenzioso tra due ex coniugi, ridanno vigore all’istanza avanzata dalla donna, istanza respinta in Appello.
In secondo grado, in particolare, i giudici hanno escluso che l’assegno potesse conseguire una finalità risarcitoria, vista l’esclusione dell’addebito al marito in sede di separazione, e hanno quindi escluso la sussistenza del diritto all’assegno divorzile in funzione assistenziale, anche perché la donna ha ottenuto, allo scioglimento della comunione, una somma che sfiora i 120mila euro, è comproprietaria di un garage cointestato ed è proprietaria dell’immobile in cui vive, immobile ereditato alla morte dei genitori unitamente ad altri denari, né, infine, è dimostrata una sua incapacità a svolgere un’attività lavorativa fonte di reddito.
Di parere diverso, invece, i magistrati di Cassazione, i quali, in premessa, ricordano che il legislatore impone di accertare, preliminarmente, l’esistenza e l’entità dello squilibrio determinato dal divorzio, sia onerando le parti che potenziando i poteri officiosi attribuiti al giudice ai fini probatori, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco, e, all’esito di tale accertamento, può venire in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell’assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro. Tuttavia, possono riscontrarsi più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti, di entità variabile.
In entrambe le ipotesi, in caso di domanda di assegno da parte dell’ex coniuge economicamente debole, il parametro sulla cui base deve essere fondato l’accertamento del diritto ha natura composita, dovendo l’inadeguatezza dei mezzi o l’incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione degli indicatori contenuti nella norma, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà.
In relazione a questo ambito, ove chiaramente è evincibile la distinzione tra assegno strettamente assistenziale ed assegno adeguato, l’adeguatezza assume un contenuto prevalentemente perequativo-compensativo che non può limitarsi né a quello strettamente assistenziale né a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, dovendo procedersi all’effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell’altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l’entità del contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costruzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all’assolvimento dei doveri indicati dal Codice Civile. Tali decisioni costituiscono l’espressione tipica dell’autodeterminazione e dell’autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio.
Sul tema dell’autoresponsabilità, infine, va ribadito che essa deve percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine: dal primo momento di autoresponsabilità della coppia, quando all’inizio del matrimonio i due coniugi concordano tra loro le scelte fondamentali su come organizzarla e le principali regole che la governeranno, alle varie fasi successive, quando le scelte iniziali vengono più volte ridiscusse ed eventualmente modificate, restando l’autoresponsabilità pur sempre di coppia. Quando poi la relazione di coppia giunge alla fine, l’autoresponsabilità diventa individuale, di ciascuna delle due parti: entrambe sono tenute a procurarsi i mezzi che permettano a ciascuno di vivere in autonomia e con dignità, anche quella più debole economicamente. Ma non si può prescindere da quanto avvenuto prima dando al principio di autoresponsabilità un’importanza decisiva solo in questa fase, ove finisce per essere applicato principalmente a danno della parte più debole.
Per quanto riguarda, invece, l’ipotesi, cui è riconducibile la vicenda oggetto del processo, della conservazione di una condizione economico patrimoniale rilevante per entrambi gli ex coniugi, che determina un livello reddituale autonomo anche dopo lo scioglimento del vincolo, occorre verificare, in primo luogo, se il divorzio abbia comunque prodotto, alla luce dell’esame comparativo delle condizioni economico patrimoniali delle parti, uno squilibrio effettivo e di non modesta entità. Ove tale rilevante disparità sia accertata, è necessario verificare se sia casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali realistiche di uno dei coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo esplicito intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare – che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi – a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge, anche sotto forma di risparmio.
Va aggiunto che l’assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l’effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, ponendo rimedio, in presenza di tali presupposti, agli effetti derivanti dalla rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l’assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un’esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive.
Tornando alla vicenda in esame, va fatta chiarezza, precisano i giudici di Cassazione, sulla precondizione costituita dalla sperequazione patrimoniale e reddituale tra gli ex coniugi.

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