Cerca di entrare gratis in Metro ma si fa male: niente risarcimento

Per i giudici la tenuta irregolare condotta dalla persona danneggiata è catalogabile come causa esclusiva dell’episodio

Cerca di entrare gratis in Metro ma si fa male: niente risarcimento

Cerca di entrare gratis in Metro sfruttando il varco aperto per il viaggiatore precedente, che ha regolarmente utilizzato il proprio biglietto, ma le porte si chiudono improvvisamente, incastrando il suo piede destro e provocandone la caduta.
Nonostante i danni riportati, la vittima del capitombolo non può pretendere alcun risarcimento, poiché, sanciscono i giudici (ordinanza numero 31167 del 28 novembre 2025 della Cassazione), la tenuta irregolare condotta è catalogabile come causa esclusiva dell’episodio dannoso, integrando il caso fortuito.
Respinta definitivamente, quindi, l’azione risarcitoria – per una cifra superiore ad 8mila euro – avanzata da una donna nei confronti di ‘ATAC s.p.a.’ a seguito dell’incidente occorsole nel settembre di quasi quindici anni fa presso la stazione ‘Anagnina’ della ‘linea A’ della Metropolitana di Roma.
Sfavorevoli alla donna già i pronunciamenti dei giudici di merito, per i quali causa del sinistro è stata la condotta negligente della persona danneggiata, che, come appurato, ha attraversato la porta contestualmente al passaggio del viaggiatore precedente, sfruttando l’apertura già in corso e senza obliterare il biglietto.
Sulla stessa lunghezza d’onda, poi, anche i magistrati di Cassazione, poiché si è accertato il regolare funzionamento del dispositivo automatico, ossia il tornello, e si è dedotta l’esclusiva riconducibilità dell’evento dannoso alla condotta colposa della vittima.
La circostanza, poi, che la donna abbia tenuto una condotta, benché non consentita, tutt’altro che imprevedibile (tanto da essere stata posta a base di normative specifiche vòlte a prevenirla) non inficia la correttezza della conclusione circa l’elisione del nesso causale tra la cosa in custodia e il sinistro, proprio e appunto in dipendenza dell’accertamento dell’esclusiva efficacia causale di quella colposa condotta, a fronte dell’altro accertamento di fatto del regolare funzionamento del meccanismo.
Ciò anche alla luce del principio secondo cui è sufficiente la colpa del danneggiato ai fini dell’esclusione della responsabilità del custode.

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