Comuni montani: possibile solo come extrema ratio la soppressione dell’autonomia degli istituti scolastici
La tutela dei Comuni montani, che si inserisce nel quadro dei principi espressi dalla Costituzione, è stata riconosciuta dal legislatore nazionale lungo tutto il percorso evolutivo che ha riguardato gli atti di organizzazione del settore scolastico

Catalogabile come extrema ratio la soppressione dell’autonomia scolastica in relazione ad istituti localizzati nei Comuni montani. Questa la chiave di lettura fornita dai giudici (sentenza numero 2202 del 17 marzo 2025 del Consiglio di Stato), i quali hanno perciò ritenuto illegittima l’approvazione, da parte del consiglio regionale del Molise, di un emendamento proposto al piano regionale per il dimensionamento ottimale degli edifici scolastici, emendamento concernente alcuni istituti scolastici di un Comune montano.
Per meglio inquadrare la questione, i giudici ribadiscono che la tutela dei Comuni montani, che si inserisce nel quadro dei principi espressi dalla Costituzione, è stata riconosciuta dal legislatore nazionale lungo tutto il percorso evolutivo che ha riguardato gli atti di organizzazione del settore scolastico. Non a caso, è stata espressamente contemplata la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei Comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.
Di conseguenza, sebbene non sussista una radicale preclusione, in sede di approvazione del piano per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche, alla possibilità di procedere alla soppressione dell’autonomia scolastica in relazione ad istituti localizzati nei Comuni montani, ciò può avvenire solo all’esito di adeguata istruttoria, con acquisizione di tutti gli elementi di fatto rilevanti, nonché con esplicitazione adeguata dei giustificativi alla base delle scelte adottate dalla pubblica amministrazione.
Tornando al caso specifico, il provvedimento del consiglio regionale del Molise, contestualizzato all’interno del piano per il dimensionamento ottimale degli edifici scolastici e finalizzato alla soppressione dell’autonomia scolastica, a valere dall’anno scolastico 2024/2025, tra gli altri, di uno specifico istituto, con accorpamento dei plessi scolastici alle autonomie scolastiche insistenti nei Comuni viciniori, con modalità tecniche da definirsi a cura dell’’Ufficio Scolastico Regionale’, viene censurato perché dagli atti non risulta giustificata la scelta di sopprimere l’autonomia scolastica dell’istituto, invece di dar seguito alla scelta prospettata dalla giunta regionale, nel senso di sopprimere l’autonomia scolastica di un altro istituto comprensivo. Irrilevante, sottolineano i giudici, la circostanza che ad essere incisa non è la presenza in loco dell’istituto bensì solo la sua autonomia sul piano amministrativo e gestionale, avuto riguardo alle conseguenze comunque correlate a tale soppressione, anche in termini della possibile incidenza sulla continuità didattica.