Condominio: i proprietari dei soli garage possono usare la palestra condominiale?
Nel caso esaminato dal Tribunale di Milano, undici proprietari di garage si opponevano alla decisione del condominio di escluderli dall'utilizzo della palestra e della sala ricreativa.
Considerando questa azione in contrasto con i loro diritti di comproprietà, gli attori facevano riferimento alle clausole contrattuali del regolamento e degli atti di acquisto, chiedendo di ottenere le chiavi per accedere a tali spazi comuni.
Il condominio, per contro, sosteneva che solo i proprietari degli appartamenti avessero accesso alle aree comuni, basandosi su caratteristiche specifiche dell'edificio, come l'ingresso separato raggiungibile direttamente dalla strada per i garage. Inoltre, i proprietari dei garage erano esentati dal pagamento delle spese manutentive, ritenendo quindi che avessero rinunciato implicitamente all'uso di quei locali.
Dopo aver esaminato attentamente il regolamento di condominio, gli atti di vendita dei garage e l'articolo 1117 del codice civile, il Tribunale ha dichiarato che la sala ricreativa e la palestra sono beni comuni a tutti i condomini, con spese di manutenzione da suddividere in base alle quote millesimali generali. Ha sottolineato che le limitazioni all'uso di queste aree non erano previste e che l'esenzione dalle spese di manutenzione per i garage non significava una rinuncia a tali diritti.
Inoltre, il Tribunale ha chiarito che l'edificio includeva anche i garage, nonostante l'ingresso separato, e che quindi i proprietari dei garage avevano diritto ad accedere alle aree contestate. Ha stabilito che l'azione del condominio di impedire l'utilizzo della palestra e della sala ricreativa da parte degli attori andava contro i loro diritti di comproprietà, obbligando quindi il condominio a consentire l'accesso ai proprietari dei garage consegnando loro le chiavi (Trib. Milano n. 6979 del 10 luglio 2024).