Decadenza dalla responsabilità genitoriale: irrilevante la nullità dell’originario provvedimento di sospensione
Fondamentale la valutazione compiuta in merito all’affidabilità dei genitori a curare gli interessi della prole e alla prognosi di una loro effettiva ed attuale possibilità di recupero di capacità e competenze genitoriali
Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce un atto autonomo e indipendente rispetto al precedente provvedimento cautelare di sospensione. Di conseguenza, dall’eventuale nullità dell’originario provvedimento di sospensione non può farsi derivare la nullità del successivo autonomo provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza numero 25306 del 16 settembre 2025 della Cassazione), i quali, chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo alle sorti dei genitori di due sorelline, fanno chiarezza sulla connessione tra sospensione e decadenza in materia di responsabilità genitoriale.
Identica prospettiva era stata tracciata in Appello: il provvedimento, di natura sostanzialmente cautelare, di sospensione della responsabilità genitoriale in un primo tempo adottato è stato superato ed assorbito dal decreto di decadenza dalla potestà genitoriale successivamente adottato, reso all’esito di ampia e complessa istruttoria svoltasi nel contraddittorio con i genitori, cosicché dall’eventuale nullità del primo atto non si può far derivare la nullità dell’autonoma statuizione che ha disposto la decadenza dalla potestà genitoriale. Anche perché, a fronte della grave situazione di disagio vissuta dalle minori e del loro netto rifiuto ad avere rapporti con madre e padre, l’atteggiamento dei due genitori, di chiusura rispetto a qualsiasi rivisitazione critica del loro operato o di assunzione di responsabilità ma soprattutto di mancata presa di coscienza delle problematiche palesate dalle figlie e rifiuto di collaborazione ad ogni forma di intervento diretto ad offrire adeguato supporto alle figlie, connota la loro condotta in termini di grave violazione dei doveri genitoriali e giustifica l’adozione della misura disposta dal Tribunale.
I magistrati di Cassazione, invece, ribadiscono che, in tema di responsabilità genitoriale, la decadenza rappresenta una misura estrema, che implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, valutazione fondata su fatti concreti, desunti da indizi gravi, precisi e concordanti.
Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale, dunque, è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice esprimere una prognosi sull’effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze dei genitori, con riferimento alla elaborazione di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l’aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell’intervento dei servizi territoriali.
Legittima, quindi, nella vicenda in esame, la conferma del provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale, a fronte della valutazione compiuta in merito all’affidabilità dei genitori a curare gli interessi delle figlie minori e alla prognosi di una loro effettiva ed attuale possibilità di recupero di capacità e competenze genitoriali.
In quest’ottica, quindi, una volta constatati la grave situazione di disagio vissuta dalle minori e il loro netto rifiuto ai rapporti con i genitori, i due genitori hanno manifestato una chiusura totale verso ogni forma di collaborazione ed ogni tipo di intervento diretto al superamento della situazione di malessere delle minori, manifestando atteggiamenti concentrati su loro stessi e sulla tutela della loro posizione e reputazione piuttosto che sul superamento delle problematiche interessanti le figlie.