Difetto di conformità del bene: ecco le opzioni per il compratore

Il consumatore ha diritto al ripristino mediante riparazione o sostituzione e può chiedere a sua scelta al venditore di riparare il bene o di sostituirlo

Difetto di conformità del bene: ecco le opzioni per il compratore

Alla luce del ‘Codice del consumo’, in caso di difetto di conformità del bene, il consumatore ha diritto al ripristino mediante riparazione o sostituzione e può chiedere a sua scelta al venditore di riparare il bene o di sostituirlo. La disposizione normativa prevede però che tale scelta trova il limite della oggettiva impossibilità o eccessiva onerosità di un rimedio rispetto all’altro, e, in questa ottica, è possibile considerare eccessivamente oneroso il rimedio, tenendo conto del valore del bene, dell’entità del difetto di conformità e dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
Questi i chiarimenti forniti dai giudici (ordinanza numero 20882 del 19 giugno 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto a seguito della compravendita di un divano che ha presentato nel tempo un cedimento strutturale.
Il compratore ha agito, ovviamente, nei confronti della società venditrice, chiedendo la risoluzione del contratto.
Tale istanza viene respinta dai giudici di merito. In particolare, in Tribunale viene sottolineato che il ‘Codice del consumo’ pone un ordine gerarchico tra i rimedi utilizzabili dal compratore in caso di difetto di conformità del bene, risultando anteposti gli strumenti correttivi o sostitutivi, quali la riparazione o la sostituzione, rispetto alla riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto.
Nel caso in esame, il venditore aveva ritirato il bene e lo aveva rimesso gratuitamente a disposizione dell’acquirente anche per eventuali sopralluoghi, sopralluoghi che non erano stati effettuati dal compratore, che aveva optato direttamente per il rimedio risolutorio, cosicché la serie di interventi attuata dal venditore era stata interrotta per volontà dello stesso cliente, sancisce il giudice di secondo grado.
Su questo fronte, poi, i magistrati di Cassazione condividono la linea tracciata in Tribunale: la serie di interventi, da parte del venditore, è stata interrotta per volontà del compratore, e, quindi, la fase degli interventi conservativi del contratto non può ritenersi esaurita per colpa del venditore solo in funzione della formale originaria attivazione della garanzia a scopo di sostituzione, in quanto la sostituzione integrale di un bene può essere ritenuta eccessivamente onerosa rispetto alla più conveniente riparazione professionale del medesimo bene. E in questa ottica non vi è prova della eventuale inidoneità del rimedio in concreto operato, attesa la mancata riconsegna e il mancato esame del bene da parte del compratore che avrebbe potuto evidenziare l’eventuale persistenza di vizi o l’insorgere di inconvenienti tali da giustificare l’applicazione del rimedio risolutorio.
In generale, comunque, ‘Codice del consumo’ alla mano, in caso di difetto di conformità del bene, il consumatore ha diritto al ripristino mediante riparazione o sostituzione e può chiedere a sua scelta al venditore di riparare il bene o di sostituirlo.
A tale proposito, si è appurato, a fronte dell’esistenza del vizio di conformità, che il venditore ha predisposto l’attività necessaria per l’eliminazione del vizio e che non risulta che la riparazione avrebbe creato notevoli inconvenienti al consumatore, mentre non è stata provata l’eventuale inidoneità del rimedio in concreto proposto, essendo invece la sostituzione integrale eccessivamente onerosa rispetto alla più conveniente riparazione professionale del medesimo bene.
Secondo il compratore, l’attività realizzata dal venditore non sarebbe stata diligente, in quanto sarebbe stata demandata al produttore l’eliminazione del difetto di conformità con conseguente dilatazione dei tempi. Al riguardo, però, il ‘Codice del consumo’ dispone che le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, e nel caso in esame il termine previsto dal venditore non pare incongruo, così come gli inconvenienti arrecati al consumatore dall’intervento di riparazione non paiono notevoli.

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