Diritto all’insegnante di sostegno: non può essere negato per problemi di bilancio
Nell’attuazione del diritto degli alunni con disabilità all’assegnazione di un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato alla propria patologia, il giudice non è vincolato al principio dell’obbligo della copertura finanziaria delle spese, espresso nell’articolo 81 della Costituzione
Il diritto all’assegnazione dell’insegnante di sostegno per gli alunni con disabilità, nella misura stabilita dal ‘Piano educativo individualizzato’ in relazione alla patologia e alle risultanze del gruppo di lavoro operativo, è un diritto non finanziariamente condizionato, in quanto è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio. Pertanto, nell’attuazione del diritto degli alunni con disabilità all’assegnazione di un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato alla propria patologia, il giudice non è vincolato al principio dell’obbligo della copertura finanziaria delle spese, espresso nell’articolo 81 della Costituzione, mentre il legislatore è chiamato a predisporre gli strumenti anche finanziari necessari alla sua effettiva realizzazione.
Questi i punti fermi fissati dai giudici (sentenza numero 7102 del 3 novembre 2025 del Tar Campania), chiamati a prendere in esame le obiezioni sollevate da un genitore a fronte del ‘Piano educativo individualizzato’, emesso dall’amministrazione scolastica, con cui si afferma che a suo figlio, già riconosciuto portatore di handicap con connotazione di gravità, viene riconosciuto, per l’anno scolastico 2025/2026, un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali (18 ore) non sufficiente rispetto alla patologia da cui risulta affetto.
Per i magistrati amministrativi sono assolutamente legittime le lamentele del genitore, poiché l’effettiva fruibilità del nucleo indefettibile dei diritti delle persone con disabilità non può dipendere da scelte finanziarie che il legislatore compie con previsioni che lasciano incerta nell’an e nel quantum la misura della contribuzione. Perciò, l’assegnazione degli insegnanti di sostegno agli alunni con disabilità, a copertura integrale dei fabbisogni, non può mai essere negata sulla base di carenze organizzative o degli organici di diritto o di fatto dei docenti in forza all’istituto scolastico, e può essere limitata solo laddove l’amministrazione, sulla base della normativa vigente, fornisca elementi sufficienti a ritenere la correttezza del suo operato e riesca a motivare adeguatamente in ordine alle scelte compiute.
Di conseguenza, il dirigente scolastico è tenuto, in tempo utile per l’ordinario avvio dell’anno scolastico, a trasmettere, sulla base del ‘Piano educativo individualizzato’, la richiesta complessiva delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche agli enti preposti, i quali, relativamente all’assegnazione di dette misure, attribuiscono le risorse complessive.
Pertanto, in materia di assegnazione degli insegnanti di sostegno agli alunni con disabilità, incorre in violazione di legge e possibile responsabilità per danno erariale (per effetto della condanna dell’amministrazione scolastica alle spese processuali o al risarcimento del danno), il dirigente scolastico che ometta di attivarsi per la richiesta dei posti in deroga all’ufficio scolastico regionale provinciale, o che risponda alla istanza della famiglia quantificando egli stesso le ore di sostegno in mancanza del piano educativo individualizzato o, ancora, che avalli la redazione di un ‘Piano educativo individualizzato’ che assegni all’alunno con disabilità un numero di ore di sostegno corrispondenti a quelle quantificate a inizio anno scolastico senza la redazione del ‘Piano educativo individualizzato’ ma ritenendo, contraddittoriamente, che tali ore non siano sufficienti a consentire il regolare espletamento dell’attività didattica in favore dell’alunno con disabilità.