Mutuo: omesso pagamento di più rate, possibile la risoluzione del contratto
In caso di omessa corresponsione di uno o più ratei, operano le regole ordinarie della risoluzione, per cui questa potrà determinarsi in ragione di quanto contrattualmente previsto dalle parti mediante clausola risolutiva espressa e, in mancanza, in presenza di una non scarsa importanza dell’inadempimento, come previsto dal Codice Civile

In tema di contratto di mutuo, il ‘Testo unico bancario’ non prende in considerazione, in materia di estinzione anticipata e risoluzione del contratto, il vero e proprio mancato pagamento delle rate, ma solo il pagamento tardivo, prevedendo che l’istituto di credito possa invocare come causa di risoluzione il ritardato pagamento quando questo si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. Invece, il pagamento intervenuto oltre i centottanta giorni dalla scadenza è da considerare inadempimento definitivo, e l’effetto risolutorio, con riguardo a tale inadempimento, non è subordinato alla condizione del reiterarsi per almeno sette volte.
In caso, poi, di omessa corresponsione di uno o più ratei, operano le regole ordinarie della risoluzione, per cui questa potrà determinarsi in ragione di quanto contrattualmente previsto dalle parti mediante clausola risolutiva espressa e, in mancanza, in presenza di una non scarsa importanza dell’inadempimento, come previsto dal Codice Civile. Comunque, la manifestazione della volontà della parte di avvalersi della clausola risolutiva espressa può essere resa in ogni modo idoneo, anche implicito, purché inequivocabile, come nel caso della notificazione al debitore inadempiente dell’atto di precetto per il pagamento dell’intero credito residuo.
Questi i chiarimenti forniti dai giudici (ordinanza numero 12177 dell’8 maggio 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo ad un mutuo ipotecario.
Nel caso specifico, si è appurato che diverse mensilità non vennero affatto pagate. Inutile, quindi, fare riferimento a quanto previsto dal ‘Testo unico bancario’ sulla risoluzione del contratto di mutuo a fronte di un ritardato pagamento – che è quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata – se verificatosi almeno sette volte, anche non consecutive. Invece, il pagamento intervenuto oltre i centottanta giorni è da considerare inadempimento definitivo e l’effetto risolutorio, con riguardo a tale inadempimento, non è subordinato ad alcuna condizione.
Il ‘Testo unico bancario’ non prende tuttavia in considerazione il vero e proprio mancato pagamento, ragion per cui, a fronte dell’omessa corresponsione di uno o più ratei, operano le regole ordinarie della risoluzione, precisano i giudici, onde questa potrà determinarsi in ragione di quanto contrattualmente previsto dalle parti e, in mancanza, in presenza di una non scarsa importanza dell’inadempimento. Ciò anche perché la clausola risolutiva espressa del contratto di mutuo che faccia riferimento all’omesso integrale pagamento anche di una sola rata deve certamente ritenersi valida ed efficace, quanto meno con riguardo agli inadempimenti che, in base all’espresso disposto della norma, legittimano comunque la risoluzione, cioè con riguardo ai pagamenti del tutto omessi o comunque tardivi di oltre centottanta giorni, relativi anche ad una sola rata, oltre che in caso di pagamenti tardivi contenuti nei centottanta giorni dalla scadenza di ciascuna rata, ma reiterati per più di sette volte.
Deve ritenersi, dunque, che il mancato pagamento sia da considerarsi sempre inadempimento definitivo e che esso possa giustificare la risoluzione del contratto se e in quanto ciò preveda la clausola risolutiva espressa o, in difetto, in base alla regola generale posta dal Codice Civile. Viceversa, il pagamento ritardato integra inadempimento definitivo se il ritardo si protrae oltre i centottanta giorni, operando in tal caso, ad opera della legge, una fictio che assimila il primo inadempimento (quello ritardato) al secondo (quello definitivo).