Per il riconoscimento del privilegio, non è sufficiente la qualifica soggettiva come cooperativa o consorzio del creditore

Necessaria anche la presenza di un requisito oggettivo, consistente nella natura del credito, che deve derivare dall’attività in cui si esplica la funzione cooperativa tutelata dal legislatore

Per il riconoscimento del privilegio, non è sufficiente la qualifica soggettiva come cooperativa o consorzio del creditore

Il privilegio, riconosciuto dal Codice Civile ai crediti dei coltivatori diretti della società cooperative e delle imprese artigiane, non si fonda esclusivamente sulla qualifica soggettiva del creditore (cooperativa o consorzio agrario iscritto nel relativo registro), ma richiede anche la sussistenza di un requisito oggettivo, consistente nella natura del credito, che deve derivare dall’attività in cui si esplica la funzione cooperativa tutelata dal legislatore. In questa ottica, la tutela creditizia privilegiata comprende la vendita dei prodotti riconducibili all’attività dei soci della cooperativa e l’attività di trasformazione delle imprese consorziate, potendosi estendere anche ad operazioni commerciali caratterizzate da acquisti presso terzi di prodotti destinati ad essere rivenduti, purché tali attività siano funzionali allo scopo mutualistico e, trattandosi di operazioni corrispondenti ad atti di mercato posti in essere a scopo di lucro, sussista e sia dimostrabile il nesso di strumentalità con la finalità cooperativa Questi i chiarimenti forniti dai giudici (ordinanza numero 1718 del 24 gennaio 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame l’azione con cui un consorzio agrario ha chiesto, in via privilegiata, l’ammissione allo stato passivo del fallimento di una società per azioni, relativamente ad una cifra di poco superiore a 5mila euro per spese legali relative all’istanza di fallimento e alla procedura prefallimentare e, sempre in via privilegiata, relativamente ad un credito di quasi 2milioni e 500mila euro per forniture di latte vaccino effettuate in favore della società in bonis. Per quanto concerne il privilegio per le spese di giustizia relative all’istanza di fallimento, esso non spetta al creditore che abbia proposto tale istanza nella pendenza di una precedente domanda di fallimento ancora non scrutinata, salvo che sia provata la rinuncia da parte del primo creditore istante o il rigetto della sua domanda. In assenza di tali condizioni, l’iniziativa del secondo istante deve ritenersi sorretta dall’interesse individuale e non da quello della massa dei creditori, presupposto necessario per il riconoscimento del privilegio per le spese di giustizia.

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