Sull’indennizzo per le vittime di reati violenti

La Corte di Cassazione ha sollevato davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea una richiesta di pronuncia pregiudiziale riguardante l'interpretazione del diritto dell'Unione in merito alla mancata, tardiva o non corretta applicazione da parte dello Stato italiano della Direttiva sull'indennizzo delle vittime di reato, estendendo tale domanda a favore delle vittime di tutti i reati violenti e intenzionali.

Sull’indennizzo per le vittime di reati violenti

In seguito a un tragico evento, si è sollevata la questione del risarcimento per i familiari della vittima del reato. La Direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 riguardante l'indennizzo alle vittime di reato ha stabilito un obbligo per gli Stati membri di mettere in atto un sistema di protezione indennitaria entro il 10 luglio 2005. Questo sistema dovrebbe garantire un risarcimento adeguato alle vittime di reati violenti e intenzionali nel caso in cui non possano ottenere il completo risarcimento dai responsabili diretti.

La Corte d'Appello, contrariamente al tribunale di prima istanza, ha condannato lo Stato italiano a risarcire i danni per non aver tempestivamente implementato la direttiva dell'Unione Europea. Si è dibattuto se la prestazione indennitaria prevista dalla direttiva debba essere applicata solo alle persone direttamente offese o a coloro che hanno un interesse protetto dalla legge incriminante, escludendo le cosiddette "vittime collaterali".

Nel contesto specifico, i genitori, fratelli, nonni e zii di una vittima di reati violenti dovrebbero essere esclusi dalla prestazione indennitaria? Secondo la legge n. 122 del 2016, il risarcimento è concesso al coniuge, ai figli, e solo in loro assenza ai genitori dell'ucciso, e se mancano anche questi, ai fratelli e sorelle solo se conviventi con la vittima al momento del reato. Se i requisiti per il risarcimento non sono soddisfatti, non si può richiedere alcun rimborso per il ritardo nell'attuazione della legge.

La Direttiva 2012/29/UE definisce in maniera più ampia il concetto di "vittima di reato" (omicidio), includendo i familiari delle persone decedute a causa di un reato purché subiscano un danno a seguito della morte. Ci si chiede se la scelta italiana, che limita l'indennizzo ai coniugi, figli, e in certi casi ai fratelli e sorelle conviventi dell'ucciso, sia conforme al diritto dell'Unione.

La Cassazione ritiene che sia opportuno sottoporre alla Corte di Giustizia l'interpretazione delle leggi dell'Unione per stabilire se parenti diversi, come nonni, fratelli, o zii dell'ucciso, possano beneficiare del risarcimento solo a condizione di aver subito un danno a causa dell'omicidio. La nozione di "vittima di reato" sembra essere interpretata in modo più ampio dalle leggi dell'Unione e nazionali, e la Corte Suprema di Cassazione chiede un parere alla Corte di giustizia dell'Unione europea in merito a tale questione interpretativa (Cas. n. 25872 del 27 settembre 2024).

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