Respinta la richiesta di sospensione avanzata da alcuni cittadini. Per il giudice non vi è alcuna violazione del diritto alla libera circolazione
Niente sospensione del regolamento dell’Unione Europea che prevede in tutti gli Stati membri la necessità di utilizzare certificati digitali ad hoc per regolamentare la circolazione delle persone a fronte dell’emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del Covid-19. Respinta, in questa prima fase, la domanda cautelare presentata da alcuni cittadini e mirata ad ottenere la sospensione dell’esecuzione delle disposizioni relative al rilascio, alla verifica e all’accettazione transnazionali dei certificati. I cittadini hanno sostenuto che il regolamento crea una discriminazione tra persone vaccinate e persone non vaccinate nell’esercizio dei loro diritti fondamentali, e in particolare nel loro diritto alla libera circolazione, negata qualora non si sottopongano a un trattamento medico invasivo e contrario alla loro volontà. Per il giudice, invece, i cittadini non hanno dato prova della violazione da loro denunciata, poiché, osserva, il possesso dei certificati digitali previsti dal regolamento non è condizione necessaria per l’esercizio del diritto alla libera circolazione. Inoltre, sempre secondo il giudice, i cittadini non hanno dimostrato un peggioramento delle loro condizioni di spostamento. (Ordinanza del 29 ottobre 2021 del Tribunale dell’Unione Europea)