Liquidazione del patrimonio del debitore: partecipazione del creditore da chiedere entro il termine fissato
Unica eccezione possibile se il creditore tardivo non giustifichi il suo ritardo, dimostrando l’esistenza di una causa a lui non imputabile

Alla luce di quanto stabilito dalla cosiddetta legge sul sovraindebitamento e di quanto specificamente previsto in materia di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, il termine – la cui concreta determinazione è rimessa all’organo della liquidazione – è termine di fonte legale, avente specifica funzione acceleratoria della procedura. Ne consegue che, pur non essendo espressamente previsto dalla legge a pena di decadenza, il termine va considerato perentorio. Pertanto, è preclusa al creditore la semplice presentazione di domande di partecipazione alla liquidazione oltre il termine fissato, salvo che il creditore tardivo non giustifichi il suo ritardo, dimostrando l’esistenza di una causa, a lui non imputabile, che abbia determinato la decadenza.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 6849 del 14 marzo 2025 della Cassazione), i quali hanno perciò ritenuto definitivamente non ammissibile in quanto tardiva, all’interno di una procedura di sovraindebitamento, la domanda di insinuazione di un credito superiore ai 380mila euro, derivante da un contratto di mutuo ipotecario, avanzata da una ‘s.p.a.’.
Per i giudici non ci sono dubbi: la mancata previsione, da parte del legislatore del 2012, della possibilità di proporre domande tardive è frutto di una scelta che comporta che lo stesso legislatore non abbia ritenuto ammissibile altro che la domanda tempestiva.
In sostanza, la disciplina dei termini nella presentazione delle domande di partecipazione alla liquidazione del patrimonio del sovraindebitato è compiuta, e se non prevede la disciplina delle domande tardive, ciò si giustifica in ragione della peculiarità di tale procedura, improntata alla massima semplicità e celerità. Difatti, la procedura di liquidazione del sovraindebitato è tutta improntata, oltre che alla semplificazione, al suo sollecito svolgimento.
Ne consegue che i termini che il legislatore ha previsto per la verifica dello stato passivo e per l’esame delle domande hanno un significato pregnante, e non possono ritenersi inutili solo perché non espressamente previsti a pena di decadenza. La loro perentorietà, difatti, discende dalla loro funzione.