Pedone investito da un’automobile: la condotta imprudente non basta per ritenerlo colpevole alla pari del conducente

L’applicazione del concorso di colpa richiede una specifica valutazione comparativa delle condotte colpose e dell’entità delle conseguenze derivate da ciascuna di esse

Pedone investito da un’automobile: la condotta imprudente non basta per ritenerlo colpevole alla pari del conducente

Pedone investito da una automobile: la condotta non esattamente prudente da lui tenuta non può bastare per addebitargli addirittura il 50 per cento di colpa.
Questa la posizione assunta dai giudici (ordinanza numero 5594 del 3 marzo 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame l’istanza avanzata da un uomo nei confronti della compagnia assicurativa designata per il ‘Fondo di garanzia per le vittime della strada’ e mirata all’ottenimento di un ristoro economico per i danni subiti a seguito di un brutto episodio verificatosi quasi sedici anni fa in Campania, quando, percorrendo a piedi una strada, fu colpito da tergo, con lo specchietto laterale sinistro, da un veicolo datosi subito alla fuga e rimasto perciò sconosciuto.
Smentita in Cassazione la valutazione compiuta in Appello, laddove si è addebitata al pedone investito una corresponsabilità del 50 per cento sol perché egli si era posto in marcia lungo una strada a senso unico e priva di marciapiede, volgendo le spalle alle vetture che sopraggiungevano.
Secondo i giudici d’Appello, le caratteristiche della strada avrebbero dovuto sconsigliarne l’utilizzo da parte del pedone, secondo le ordinarie norme prudenziali, e ciò è sufficiente per ritenerlo corresponsabile, alla pari dell’automobilista, per l’investimento subito.
Di diverso parere, però, sono i magistrati di Cassazione, i quali chiariscono che,
in materia di sinistri stradali con investimento di pedone, l’applicazione del concorso di colpa richiede una specifica valutazione comparativa delle condotte colpose e dell’entità delle conseguenze derivate da ciascuna di esse, arrivando ad ipotizzare quale danno si sarebbe verificato se solo uno dei soggetti coinvolti avesse tenuto una condotta corretta.
Necessario, poi, comparare la colpa della vittima con quella dell’offensore, e valutare quale tra le due colpe sia stata più grave in riferimento all’altra e quale tra le due condotte colpose abbia apportato il contributo causale prevalente rispetto all’avverarsi del danno. Tale valutazione va condotta in via ipotetica, e dunque ipotizzando dapprima quale danno si sarebbe verosimilmente verificato, se solo uno dei due soggetti coinvolti avesse tenuto la condotta alternativa corretta, quindi ripetendo l’operazione a parti invertite.

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